In Pensione? nel 2024 sarà più difficile andarci prima del tempo
Ecco le misure in arrivo nel 2024
Salta ancora una volta una riforma complessiva della previdenza pubblica obbligatoria. Nella legge di bilancio si va verso la conferma del mix di misure temporanee: Quota 103, Opzione Donna e Ape Sociale.
Nel 2024 si va verso la proroga delle misure tampone sulle pensioni. Nonostante la ripresa del confronto tra governo e sindacati nella legge di bilancio 2024 non ci saranno risorse sufficienti per una riforma complessiva e più ragionata della previdenza pubblica obbligatoria. Il prossimo anno, pertanto, la manovra si limiterà a confermare il mix di strumenti di flessibilità in uscita già attualmente vigenti.
Pensione Q103
L’ipotesi più accreditata vede la riconferma di Quota 103, la cd. «pensione anticipata flessibile», che consente di lasciare il lavoro in presenza di 62 anni di età e 41 anni di contribuzione. La prestazione è assistita da un tetto alla pensione (che dura fino a 67 anni): 2.818,65 euro, cioè cinque volte il minimo mensile Inps. Chi, avendo i requisiti, non opta per l’uscita anticipata può ottenere un incentivo in busta paga (sino al 67° anno). La misura, come noto, scade a fine anno ed il Governo avrebbe mostrato la volontà di rinnovarla sino al 31 dicembre 2024.
Regime Sperimentale Donna
Si confida un ripensamento nella legge di bilancio. Quest’anno, infatti, lo scivolo previsto per le sole donne lavoratrici dipendenti o autonome ha subito una serrata: ne hanno potuto fruire solo lavoratrici caregiver o con invalidità non inferiore al 74% o licenziate o dipendenti da aziende in crisi. Nel 2023 dà possibilità di andare in pensione a chi al 31 dicembre 2022 ha maturato 35 anni di contributi e un'età non inferiore a 60 anni, ridotta a 58 anni a licenziate o dipendenti da aziende in crisi o, se caregiver o invalide non inferiori al 74%, con almeno due figli (59 anni con un figlio). E’ presta una finestra mobile di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome. Per il 2024 i sindacati hanno chiesto a gran voce la riapertura a tutte le donne, senza paletti occulti, come avveniva in passato.
Ape social
E’ uno strumento di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (67 anni) per i soggetti in particolari profili di tutela (disoccupati, invalidi, caregivers e addetti a mansioni gravose) con almeno 63 anni d'età, mediante erogazione di un sussidio mensile pari alla misura della pensione maturata al momento della domanda entro un massimo di 1.500 euro non rivalutabili annualmente. Per l’accesso occorre possedere, tra l’altro, almeno 30 anni di contributi (36 anni per chi ha svolto mansioni gravose), aver cessato l'attività; non avere una pensione diretta. Ape Sociale scade a fine anno ed anche qui il Governo ha mostrato la volontà di estenderla sino al 31 dicembre 2024 ragionando anche circa l’apertura a nuove figure professionali.
Perequazione
Infine c’è il nodo rivalutazione. A gennaio 2024 scatterà il conguaglio su quella riconosciuta provvisoriamente ad inizio anno (7,3% in luogo dell’8,1% definitivo) più quella provvisoria per l’anno corrente che dovrebbe attestarsi intorno al 6%. Per temperare gli effetti sulle casse pubbliche quest’anno il Governo ha inciso la rivalutazione delle pensioni superiori a 4 volte il minimo inps riducendo le fasce di perequazione e archiviando il meccanismo di rivalutazione progressiva. Per tutelare gli assegni inferiori al minimo è stata anche riconosciuta una rivalutazione straordinaria (cioè aggiuntiva rispetto al 7,3%) pari al 6,4% per i pensionati ultra 75enni e dell’1,5% per gli altri che ha portato la minima per i primi a 600€ al mese. Nel 2024 il citato meccanismo dovrebbe continuare a trovare applicazione con solo una differenza: la rivalutazione straordinaria per i pensionati con assegni non superiori al minimo scenderà al 2,7% per tutti i pensionati (sia ultra che infra 75enni).
Sempre più penalizzate le uscite anticipate. Il prossimo anno, se il disegno di legge di bilancio non cambia nel corso dell’esame parlamentare, l’uscita con le «quote» vedrà diverse strette:
- In primo luogo aumenterà il requisito anagrafico: passerà dagli attuali 62 anni a 63 anni (invariato il requisito contributivo sempre pari a 41 anni), si tratterà di una «Quota 104»;
- Le finestre mobili saranno più lunghe di tre mesi rispetto a quelle vigenti: sei mesi per i lavoratori del settore privato (ora sono tre mesi); nove mesi per i dipendenti del pubblico impiego (ora sono sei mesi);
- ci sarà una riduzione della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Le platee
Come si intuisce le platee interessate da «Quota 104» sono in gran parte quelle di «Quota 103». Innalzandosi in modo secco di un anno il requisito anagrafico chi nel 2024 avrà 63 anni vuole dire che nel 2023 ha compiuto 62 anni e, pertanto, rientrerebbe, almeno dal punto di vista anagrafico, negli attuali profili di «Quota 103». In definitiva lo strumento interesserà solo quei lavoratori che avendo 62 anni nel 2023 raggiungeranno i 41 anni di contributi nel corso del 2024, un insieme piuttosto ridotto.
Tra le regole confermate, c'è il limite d'importo pari a cinque volte il minimo Inps: vuole dire che, finché non viene maturata l'età per la pensione di vecchiaia, cioè 67 anni, il pre-pensionato con «quota 104» riceverà una pensione non superiore al predetto limite (sono circa 2.835€ lordi al mese da rivalutare con l’indicizzazione del prossimo anno), qualora ne avesse diritto.
onfermato pure il divieto di cumulo reddito/pensione sino all’età di 67 anni; la possibilità di cumulare la contribuzione mista, con eccezione di quella accreditata presso le casse professionale, al fine di integrare i 41 anni di contributi; l’incentivazione a non lasciare il lavoro optando per la corresponsione in busta paga della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore sino all’età di 67 anni.
La riduzione
E’ la sorpresa inaspettata. Il disegno di legge introduce una sforbiciata alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo tanto più sensibile quanti sono gli anni di anticipo rispetto all’età di vecchiaia, cioè 67 anni. Si tratta di una penalità definitiva, non destinata ad essere rimossa al raggiungimento dell’età di 67 anni, pari al rapporto tra il coefficiente di trasformazione agganciato all’età di decorrenza dell’assegno e quello calcolato all’età di 67 anni.
Siccome c’è una finestra mobile di sei mesi (nel privato) il più precoce quotista, vale a dire colui che matura, per ipotesi, 41 anni di contributi il 1° gennaio 2024, potrà ottenere l’assegno a decorrere dal 1° agosto 2024 (quindi non prima di 63 anni e 8 mesi) con una riduzione del 10,33% (della quota retributiva dell’assegno). Al crescere dell’età di decorrenza si riducono progressivamente le riduzioni. In tabella i dettagli.
Si ribadisce che non tutta la pensione viene tagliata, ma soltanto la quota calcolata sui contributi versati sino al 31 dicembre 1995 (o sino al 31 dicembre 2011 nell’improbabile ipotesi che l’assicurato abbia almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995). La quota contributiva dell’assegno, cioè quella calcolata dal 1° gennaio 1996 (1° gennaio 2012), non viene defalcata.
Quando non scatta
Solo in un caso la riduzione non si applica. Se l’assicurato, dipendente pubblico, ha compiuto l’età ordinamentale per la permanenza in servizio presso la Pa, cioè 65 anni. Ovviamente nessuna riduzione interesserà gli assicurati che decidono di uscire nel 2024 con i requisiti maturati nel 2023 (es. 62 anni e 41 anni di contributi raggiunti entro il 31 dicembre 2023).
All’interno della manovra economica che il Governo ha licenziato la scorsa settimana e che la Premier ha definito “seria e realistica, che non disperde le risorse ma le concentra su grandi priorità“ la parte che riguarda la previdenza ha destato parecchie perplessità e ha stravolto quelle che erano le aspettative dei lavoratori italiani. Si sapeva da parecchio tempo che a causa della difficile situazione economica non ci sarebbero stati stravolgimenti il prossimo anno sulla previdenza e che il 2024 sarebbe stato un anno interlocutorio in attesa della riforma strutturale da attuare nell’anno 2025 ma, le stesse parole pronunciate dal Ministro Giorgetti durante la conferenza stampa seguita all’approvazione della manovra da parte del Consiglio dei Ministri sul fatto che l’accesso al pensionamento anticipato sarebbe stato molto più restrittivo rispetto alla situazione attuale, hanno destato molto stupore.
Quota 104
Non è ancora disponibile il testo definitivo ma da indiscrezioni pare che ci sarà una mezza rivoluzione. Quello che pareva certo vale a dire la riconferma di Quota 103 diventerebbe una Quota 104 (41 anni di contributi sommati ad un’età anagrafica di 63 anni) con una penalità legata alle anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995 (cioè soggette al calcolo retributivo) ed un incentivo per rimandare il pensionamento. Alla prestazione, inoltre, verrebbero ampliate le finestre mobili: dagli attuali tre mesi si passerebbe a sei mesi per i lavoratori del settore privato; dagli attuali sei mesi a nove mesi per i dipendenti pubblici.
OD
Opzione Donna verrebbe confermata con le restrizioni attuali (cioè solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate) a condizione che siano stati raggiunti 61 anni e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni.
Ape Social
L'Ape Sociale viene prorogata sino al 31 dicembre 2024 ma sale il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con almeno 63 anni e cinque mesi. L'assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell’importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all’inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni.
Giovani
Per i contributivi puri, cioè i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995 viene eliminato il limite di 1,5 volte l’assegno sociale per l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi ma viene inserito un limite più alto di 3,3 volte l’assegno sociale rispetto ai 2,8 attuali per accedere alla pensione a 64 anni e 20 anni di contributi.
Indicizzazioni
Alcune modifiche sul fronte indicizzazione. Confermata la rivalutazione piena (100% dell'indice ISTAT) sino a 4 volte il trattamento minimo; quelli tra 4 e 5 volte si vedranno riconoscere il 90% del tasso di inflazione (contro l'85% attualmente previsto); ci sarebbe invece una riduzione degli assegni più elevati, oltre 10 volte il trattamento minimo, che attualmente si vedono riconoscere il 32% dell'indice ISTAT: nel 2024 la percentuale scende al 22%.
Tutti questi condizionali sono d’obbligo perché ancora una bozza definitiva non è stata rilasciata e presumibilmente prima dell’arrivo del testo in Senato ci saranno alcune lievi modifiche. In particolare, lo scontro è tra la Lega di Salvini che ha promesso molto in campagna elettorale e teme di perdere consensi in vista delle elezioni europee del 2024 e la Meloni che non vuole fare interventi sostanziali sulla Fornero per non irritare l’UE che da sempre è favorevole alla legge votata dal governo Monti.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.u. n. 247 del 21 ottobre 2023) il decreto del Ministero del Lavoro del 25 settembre 2023 che riconosce l’una tantum sino a 200.000€ ai familiari superstiti di studenti impegnati in attività formative. Le domande vanno prodotte, a pena di inammissibilità, all’Inail mezzo Pec o via raccomandata utilizzando l’apposito schema allegato allo Dm entro il 18 febbraio 2024 (cioè 120 giorni dalla pubblicazione in G.u) se il decesso dello studente è avvenuto prima del 21 ottobre 2023 oppure entro 90 giorni per gli eventi successivi. L’Inail riconoscerà l’indennizzo entro 30 giorni dall'accertamento del fatto che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione delle attività formative.
La misura
Il sostegno è stato introdotto dall'art. 17, comma 1, del dl n. 48/2023 (cd. decreto lavoro) a favore dei familiari di studenti di scuole o istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi d'istruzione e formazione professionale e le università, deceduti (quindi solo in caso di evento mortale) a seguito d'infortuni verificatisi in occasione o durante le attività formative, con la sola esclusione degli infortuni in itinere, ovvero nel tragitto casa-scuola (o istituto d'istruzione o struttura formativa o università) e viceversa.
Si tratta di un sostegno economico erogato ai familiari superstiti degli studenti, non soggetto a rivalsa, non limitante l'ammontare del risarcimento del danno, esentasse, il cui importo è pari a 200mila euro per infortunio mortale. Il sostegno è cumulabile con l'assegno una tantum erogato dall'Inail per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale (oggi pari a 11.612,92 euro). La domanda andrà presentata all'Inail, via Pec o raccomandata, nell'attesa che «l'istituto predisponga apposito servizio per la modalità telematica».
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